Ai fini dell’accesso o del mantenimento degli incentivi, nonché dei benefici previsti dai decreti e dalle delibere di riferimento, i sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico in accordo alle seguenti condizioni:
- rispetto delle disposizioni per l’erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel, e delle norme CEI di riferimento;
- rispetto dei requisiti tecnici dei dispositivi elettronici e logiche di funzionamento individuati dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 in vigore, rispettivamente per le connessioni BT e MT. La rispondenza a tali requisiti deve essere attestata attraverso valida certificazione di conformità alle suddette norme;
- corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete.
Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo:
- nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, se le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta sono caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature stesse deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.;
- nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionale e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.
Fonte: GSE